CGV – CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Data di riferimento: ottobre 2014

I. Campo di applicazione

1. I nostri termini e condizioni generali di vendita e fornitura si applicano a tutti i rapporti giuridici in essere e/o futuri tra le parti contraenti. Accordi diversi saranno validi solo se da noi confermati per iscritto.

2. Termini e Condizioni generali differenti o contraddittorie della parte contraente – d’ora in poi denominata „acquirente“ – non sono per noi vincolanti, anche se non ci opponiamo espressamente ad esse.

3. Le nostre condizioni di vendita si applicano solo alle società, così come definito nel paragrafo 310 comma 1 del BGB (Codice Civile tedesco).

4. Qualora singole disposizioni contenute nelle nostre Condizioni Generali di Vendita dovessero essere o diventare inefficaci, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni.

II. Offerta / documenti di offerta

a. La nostra offerta non è vincolante, salvo diversa indicazione contenuta nell’offerta stessa.

b. Possiamo accettare ordini entro 6 settimane. Il termine inizia a decorrere dalla data di ricevimento dell’ordine.

c. Il volume della fornitura e l’entità del servizio sono regolati dalla nostra conferma d’ordine scritta. Garanzie di qualità, integrazioni o restrizioni accessorie, per essere efficaci, devono essere redatte in forma scritta.

d. I nostri dipendenti non sono autorizzati a stipulare accordi accessori verbali o garanzie di qualità che vadano al di là del contenuto del contratto scritto.

e. Ci riserviamo il diritto di proprietà e il diritto d’autore su illustrazioni, disegni, calcoli e altri documenti. Prima della loro eventuale cessione a terzi, il cliente necessita della nostra espressa autorizzazione scritta.

f. Tutte le informazioni sulla progettazione dei prodotti sotto forma di disegni e/o tabelle sono sempre approssimative. Non garantiamo per eventuali deviazioni dell’oggetto del contratto dovute alla progettazione rispetto a disegni, illustrazioni o altre descrizioni.

g. Per produzioni in serie o fuori serie ci riserviamo il diritto di effettuare consegne in eccesso o in difetto nella misura massima del 10%. La quantità in eccesso o in difetto viene fatturata di conseguenza.

h. Ci riserviamo il diritto ad effettuare consegne parziali, a condizione che siano ragionevoli per l’acquirente.

III. Prezzi / Condizioni di pagamento

a. Salvo diversamente indicato nella conferma d’ordine, i nostri prezzi sono da intendersi “franco magazzino“ o “franco fabbrica”, spese di spedizione, tasse doganali, imballaggi e IVA escluse.

b. Per la fatturazione della merce si applicano sempre i prezzi validi il giorno della conferma dell’ordine.

c. Qualora i costi relativi all’ordine dovessero cambiare in modo significativo successivamente alla conclusione del contratto, le parti contraenti sono obbligate a concordare un aggiustamento dei prezzi.

d. La deduzione di sconti richiede uno specifico accordo scritto.

e. Salvo diversamente indicato nella conferma d’ordine, il prezzo di acquisto deve essere corrisposto al netto (senza detrazioni) entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Per consegne parziali sono fornite fatture parziali. Per ciascuna fattura parziale, i termini di pagamento decorrono separatamente.

f. Si applicano le disposizioni legislative relative ai ritardi di pagamento.

g. Cambiali o assegni sono accettati solo salvo buon fine e non come prestazione in luogo dell’adempimento, salvo specifico accordo. Il nostro credito sarà soddisfatto solo il giorno in cui possiamo disporre dell’equivalente senza dover fare i conti con contestazioni per il recupero delle somme dovute. I costi di riscossione, gli sconti, le spese di fatturazione e gli interessi sono sempre a carico dell’acquirente e devono essere corrisposte immediatamente.

h. L’acquirente gode del diritto di compensazione di debiti e crediti, solo nel caso in cui la sua contro pretesa sia incontestata ovvero sia stata accertata da un’autorità giudiziaria. Egli è autorizzato, inoltre, ad esercitare un diritto di ritenzione soltanto nel caso in cui la sua contro pretesa si basi sullo stesso rapporto contrattuale. .

IV. Obblighi di consegna e di accettazione

a. I termini di consegna iniziano a decorrere non appena tutti i dettagli di esecuzione siano stati chiariti e l’acquirente abbia soddisfatto tutti i requisiti. Salvo diversamente concordato, il giorno di consegna è il giorno della spedizione. Tuttavia, se la spedizione subisce un ritardo per cause non imputabili a noi, vale come giorno di consegna il giorno in cui la merce viene recapitata. Sono ammesse consegne parziali, purché ciò non siano in conflitto con un interesse riconoscibile in capo all’acquirente.

b. Se la consegna della merce è ritardata per cause di forza maggiore o a causa di circostanze impreviste al di fuori del nostro controllo, come ad esempio provvedimenti amministrativi, disordini o mancata consegna da parte dei nostri fornitori, i termini di consegna verranno prorogati per un periodo pari a quello della durata dell’impedimento stesso. Se l’impedimento dura più di 3 mesi, noi e l’acquirente abbiamo la facoltà di recedere dal contratto nei confronti della parte non soddisfatta, con la preclusione del diritto di avanzare pretese di risarcimento danni.

c. In caso di un nostro ritardo nella consegna, l’acquirente ha diritto ad un termine supplementare di durata ragionevole e di recedere dal contratto dopo la scadenza infruttuosa del termine; in caso di impossibilità di adempiere la nostra prestazione, l’acquirente ha diritto a recedere anche senza l’estensione dei termini. È appropriato un periodo ragionevole di almeno 2 mesi.

Il ritardo nella consegna è equiparato all’impossibilità, se il ritardo è superiore a due mesi.

Sono escluse richieste di risarcimento danni (inclusi eventuali danni indiretti), fatto salvo il paragrafo 4; lo stesso vale per il rimborso delle spese.

d. L’esonero di responsabilità di cui al paragrafo 3 non si applica se le parti hanno concordato un’esclusione o una limitazione di responsabilità per danni derivanti da lesioni alla vita, all’integrità fisica e alla salute, in caso di violazione degli obblighi dolosa o colposa da parte dell’utilizzatore, di un suo rappresentante legalmente designato o di suoi preposti; parimenti non si applica se le parti hanno concordato una esclusione o limitazione di responsabilità per altri danni derivanti da violazione degli obblighi dolosa o gravemente colposa da parte di un rappresentante legale o di preposti dell’utilizzatore.

Nel caso in cui la violazione di un obbligo contrattuale essenziale o di un obbligo cardinale sia riconducibile a dolo o colpa grave, la responsabilità non è esclusa, ma limitata ai danni tipici prevedibili alla stipula del contratto.

In caso di rimborso delle spese si applica di conseguenza quanto sopra.

e. Nella misura in cui è stata concordata una transazione di società commerciale, le limitazioni di responsabilità di cui ai paragrafi 3 e 4 non si applicano; lo stesso vale se l’acquirente a causa del ritardo a noi imputabile, è legittimato ad affermare che il suo interesse all’adempimento del contratto è venuto meno.

f. In caso di ordini a chiamata senza accordo di durata, dimensioni del lotto di produzione e termini di accettazione, salvo diverso accordo scritto, possiamo richiedere un impegno vincolante al più tardi 3 mesi dopo la conferma d’ordine. Se l’acquirente non si conforma a tale richiesta entro 3 settimane, abbiamo diritto ad un periodo supplementare di 2 settimane e a recedere dal contratto alla scadenza di questo periodo e ad una richiesta di risarcimento danni.

g. Se l’acquirente richiede che vengano eseguiti i test necessari, sono da concordare il tipo e l’entità delle prove. Se ciò non avviene al più tardi alla conclusione del contratto, i costi sono a carico dell’acquirente.

h. Se una consegna deve essere effettuata sulla base di un modello da noi creato, l’acquirente è tenuto ad ispezionare e rilasciare questo modello subito dopo averlo ricevuto.

i. In caso di ritardata accettazione da parte dell’acquirente  o di violazione degli obblighi di cooperazione, abbiamo il diritto di chiedere un risarcimento per il danno subito, comprese eventuali spese supplementari. In questo caso, il rischio di perdita accidentale o di un deterioramento accidentale dell’oggetto della vendita è trasferito all’acquirente nel momento in cui è in ritardo di accettazione.

V. Trasferimento del rischio / costi di imballaggio / assicurazione

a. Con la consegna della merce allo spedizioniere o al vettore, al più tardi al momento in cui la merce lascia il nostro magazzino, il rischio di perdita o di deterioramento accidentale passa all’acquirente (franco fabbrica).

b. Se la spedizione della merce viene ritardata a causa di circostanze per le quali è responsabile l’Acquirente, come per es. la mancata o errata comunicazione delle indicazioni necessarie, il rischio passa all’acquirente a decorrere dalla data di notifica della disponibilità per la spedizione. Su espressa richiesta scritta dell’acquirente, siamo obbligati ad assicurare la merce immagazzinata a sue spese. Ciò vale anche nei casi in cui non sia stata espressamente concordata una data di consegna, a condizione che il rischio passi all’acquirente 7 giorni di calendario dopo la notifica della disponibilità per la spedizione.

c. Se l’acquirente ci richiede di coprire la merce con un’assicurazione di trasporto, i costi sostenuti a tale riguardo saranno a carico dell’acquirente.

d. Non ritiriamo gli imballaggi di trasporto e qualsiasi altro tipo d’imballaggio in conformità al Regolamento sugli imballaggi. L’acquirente è tenuto a provvedere a proprie spese allo smaltimento degli imballaggi.

e. Gli articoli consegnati, anche in presenza di difetti minori, devono essere obbligatoriamente accettati dall’Acquirente, fatto salvo qualsiasi altro diritto ai sensi del §§ 433 del BGB (Codice civile tedesco).

VI. Dimensioni, pesi e volume della spedizione

a. Le norme DIN e EN si applicano al rispetto delle dimensioni. Inoltre, nelle nostre offerte e conferme d’ordine forniamo misure e pesi al meglio delle nostre conoscenze. Non costituiscono, tuttavia, garanzie di qualità. Piccole deviazioni, in particolare pesi superiori o inferiori legati al processo di fusione del metallo, non autorizzano l’acquirente ad avanzare contestazioni e/o diritti derivanti da vizi della cosa, se non diversamente concordato.

b. Rispetto al volume degli ordini, per la produzione in serie è consentita una consegna in eccesso o difetto nella misura massima del 10%, a seguito delle particolari caratteristiche del processo di fusione del metallo.

VII. Riserva di proprietà

a. Fino al pagamento completo del prezzo di acquisto, inclusi tutti i crediti accessori, nonché fino al pagamento di tutti gli altri crediti derivanti dal rapporto commerciale, la merce consegnata rimane di nostra proprietà. Finché sussiste riserva di proprietà, l’acquirente non può impegnare la merce né trasferirla a terzi a titolo di garanzia. L’acquirente custodisce per noi gratuitamente la merce sottoposta a riservato dominio.

b. In caso di elaborazione, combinazione e miscelazione da parte dell’acquirente della merce sottoposta a riservato dominio con altra merce, a noi spetta la comproprietà dei nuovi oggetti in proporzione al valore fatturato della merce sottoposta a riservato dominio rispetto alla totalità. I diritti di comproprietà risultanti sono considerati merce sottoposta a riservato dominio ai sensi del punto 1.

c. L’acquirente ha il diritto di vendere la merce oggetto della riserva di proprietà nel normale corso delle attività commerciale, se non è in ritardo di pagamento con i nostri crediti legati al prezzo di acquisto.

d. Con la presente l’acquirente assegna a noi tutti i reclami che gli derivano dalla rivendita della merce oggetto della riserva di proprietà verso terzi. Se i beni oggetti della riserva di proprietà sono venduti dopo la trasformazione, la combinazione o la miscelazione, la cessione del credito derivante dalla rivendita si applica solo fino al valore dei beni oggetto della rivendita di proprietà, fatturati dal venditore all’acquirente. Ciò vale anche se i beni con patto di riservato dominio sono rivenduti insieme ad altri beni che non sono di proprietà del venditore.

e. L’acquirente è inoltre autorizzato, anche dopo la cessione, al recupero dei crediti. Possiamo limitare l’autorizzazione di addebito diretto per motivi legittimi e revocarla per giusta causa, in particolare in caso di ritardato pagamento. Potremmo richiedere all’acquirente di rivelarci i crediti ceduti a lui e ai suoi debitori, di fornire tutte le informazioni necessarie per la riscossione, consegnare i documenti correlati e rivelare la cessione al suo debitore.

f. Ci impegniamo a liberare le garanzie a cui abbiamo diritto, in base alle disposizioni di cui sopra, a nostra discrezione su richiesta dell’acquirente, se il loro valore di realizzo supera il credito da garantire nella misura del 20% o più.

g. L’acquirente accetta che le persone da noi incaricate alla cessione della merce soggetta al patto di riservato dominio, potranno a tale scopo accedere a piedi o con un mezzo al terreno o agli edifici in cui si trova l’oggetto, per il ritiro della merce oggetto del patto di riservato dominio.

h. L’acquirente dovrà tempestivamente informarci di eventuali sequestri, pignoramenti o altre interferenze di terze parti che possano pregiudicare i nostri diritti di proprietà. L’acquirente dovrà sostenere i costi delle misure adottate per l’eliminazione delle interferenze di terzi, in particolare gli eventuali interventi.

VIII. Garanzia e responsabilità

a. Qualora il prodotto presenti un difetto a noi imputabile, l’acquirente ha diritto alla riparazione o alla sostituzione a nostra discrezione. Condizione essenziale è che non si tratti di un difetto insignificante. In caso di riparazione siamo obbligati a sostenere i costi di trasporto, della manodopera e dei materiali, purché tali costi non siano aumentati in conseguenza del fatto che i beni consegnati sono stati trasportati in un luogo diverso rispetto a quello desiderato.

Se uno o entrambi questi tipi di adempimenti successivi (prestazioni supplementari) dovessero rivelarsi impossibili o sproporzionati, ci è riconosciuto il diritto di rifiutarli.

Finché l’acquirente non adempie ai suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti nella misura corrispondente alla parte esente da difetti di fornitura, possiamo rifiutare la prestazione supplementare.

b. Qualora la riparazione o la sostituzione non avvenga entro un periodo di tempo ragionevole – in considerazione delle nostre possibilità di consegna – o se la riparazione e / o sostituzione non abbia dato esito favorevole, l’acquirente può recedere dal contratto o richiedere la riduzione di prezzo (riduzione).

c. I diritti di garanzia dell’acquirente presuppongono che questi abbia debitamente adempiuto al proprio obbligo di ispezione e denuncia dei vizi prescritto dal § 377 del Codice commerciale tedesco (HGB).

d. Da quanto si evince dal successivo (par. 6), eventuali altre rivendicazioni dell’acquirente per qualsiasi ragione sono escluse, qualunque sia il motivo giuridico (in particolare violazione di obblighi principali e secondari, risarcimento danni ad esclusione di quanto previsto nel paragrafo 439 del BGB II, atto illecito e altre responsabilità penali; ciò vale in particolare per danni che non interessano direttamente l’oggetto della fornitura e per richieste di risarcimento per mancato guadagno; sono incluse inoltre le richieste di risarcimento che non derivano dalla difettosità dell’oggetto acquistato.

e. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alla consegna di una cosa diversa da quella pattuita o di una quantità inferiore.

f. Il par. 4 di esclusione della responsabilità non si applica se le parti hanno concordato una esclusione o una limitazione di responsabilità per danni derivanti da lesioni alla vita, all’integrità fisica e alla salute, in caso di violazione di obblighi dolosa o colposa da parte dell’utilizzatore, di un suo rappresentante legalmente designato o di un suo preposto; parimenti si applica se le parti hanno concordato una esclusione o limitazione di responsabilità per altri danni derivanti da violazione degli obblighi dolosa o gravemente colposa da parte di un rappresentante legale o di preposti dell’utilizzatore.

In caso di violazione di un obbligo contrattuale essenziale o di un “obbligo cardinale”, la responsabilità non è esclusa ma limitata ai danni tipici prevedibili alla stipula del contratto; del resto essa è esclusa ai sensi dell’articolo 4.

L’esclusione di responsabilità non si applica, inoltre, nei casi di danni a persone o danni ad oggetti d’uso privato, secondo quanto previsto dalla legge sulla responsabilità civile dei prodotti.

Non si applica, inoltre, in caso di accettazione di una garanzia e di garanzie di qualità,  qualora uno  dei vizi coperti dalla garanzia faccia scattare la nostra responsabilità.

Si applica nel caso di rimborso delle spese di cui sopra.

g. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per difetti derivanti da utilizzo inappropriato o non conforme, montaggio o messa in opera errati da parte del contraente o di terzi, normale usura, trattamento errato o negligenze, né per le conseguenze dovute a modifiche o a lavori di riparazione non conformi o effettuati dall’acquirente o da terzi senza il nostro consenso.

h. Il diritto a prestazioni supplementari, alla riparazione o sostituzione di un prodotto si prescrivono si estingue entro un anno dalla consegna della cosa acquistata.

Ciò non si applica a una cosa che è stata utilizzata secondo l’uso previsto che ne ha causato la sua difettosità; in questo caso la prescrizione si verifica solo dopo 5 anni.

Le richieste di riduzione del prezzo e l’esercizio del diritto di recesso sono escluse nel caso in cui il diritto a prestazioni supplementari sia caduto in prescrizione.

L’acquirente può, nei casi previsti a pag. 3, rifiutarsi di pagare il prezzo di acquisto nella misura in cui avrebbe diritto a farlo in base al recesso o alla riduzione del prezzo; in caso di esclusione del diritto di recesso e successivo rifiuto di pagamento, siamo autorizzati a recedere dal contratto.

i. La presente sezione non riguarda i reclami per responsabilità del produttore.

IX. Responsabilità per obblighi accessori

1. Se l’oggetto consegnato per nostra colpa non può essere utilizzato dall’acquirente in seguito a mancata o errata esecuzione di proposte e consultazioni successive alla stipula del contratto nonché ad altri obblighi contrattuali accessori, o se dovessero verificarsi danni, si applicano le relative disposizioni di cui ai punti VII e X, ulteriori rivendicazioni da parte dell’acquirente sono escluse.

X. Recesso dell’acquirente e altre responsabilità da parte nostra

1. Le seguenti disposizioni si applicano alle violazioni di obblighi al di fuori della garanzia della cosa per vizi e non devono né escludere né limitare il diritto legale di recesso.

Allo stesso modo le rivendicazioni legali o contrattuali a noi spettanti non saranno né escluse né limitate.

2. L’acquirente potrà recedere dal contratto se alla fine il fornitore non è in grado di garantire la prestazione, lo stesso vale per l’incapacità.

L’acquirente può anche recedere dall’intero contratto se, in caso di ordine di oggetti simili, l’esecuzione di una parte della consegna del numero è impossibile per nostra inadempienza e non ha alcun interesse alla prestazione parziale; se non è così, l’acquirente può ridurre di conseguenza la controprestazione; il diritto di recesso non si applica nel caso di  un lieve inadempimento.

3. In caso di un nostro ritardo nell’esecuzione della prestazione, a condizione che l’acquirente ci abbia concesso un termine congruo per completare la prestazione a seguito della giustificazione di questo ritardo, l’acquirente ha diritto di recedere dal contratto alla scadenza infruttuosa del termine. In caso di inadempimento parziale del servizio, si applica di conseguenza il paragrafo 1, comma 2.

Qualsiasi modifica richiesta dall’Acquirente prima della consegna relativamente alla merce ordinata interrompe il periodo di consegna fino alla data di comunicazione dell’esecuzione e, se necessario, lo estende per il tempo necessario alla riesecuzione.

4. Il diritto di recesso è escluso se l’acquirente è l’unico o il maggior responsabile della circostanza che lo autorizza a recedere o se la circostanza per la quale siamo responsabili si verifica al momento della mancata accettazione da parte dell’acquirente.

In caso di impossibilità, ci riserviamo il diritto di controprestazione nei casi sopra menzionati  ai sensi del § 326 comma 2 del BGB.

5. Sono escluse ulteriori rivendicazioni dell’acquirente per qualsiasi motivo legale (in particolare violazione di obblighi principali e secondari, risarcimento danni ad esclusione di quanto previsto nel paragrafo 439 del BGB II, atto illecito e altre responsabilità penali); ciò vale in particolare per danni che non interessano direttamente l’oggetto della fornitura e per richieste di risarcimento per mancato guadagno; sono incluse inoltre le richieste di risarcimento che non derivano dalla difettosità dell’oggetto acquistato.

Ciò non si applica nella misura in cui la causa del danno si basi su dolo o colpa grave da parte nostra, dei nostri rappresentanti legali o agenti vicari. Questo non vale neanche per danni derivanti da lesioni alla vita, all’integrità fisica e alla salute,

La responsabilità non si applica, inoltre, in caso di accettazione di una garanzia e di garanzie di qualità,  qualora uno  dei vizi coperti dalla garanzia faccia scattare la nostra responsabilità.

Se violiamo colpevolmente un obbligo contrattuale essenziale o un “obbligo cardinale”, la responsabilità non è esclusa, ma è limitata solo al danno tipico prevedibile del contratto.

XI. Modelli relativi al pezzo in lavorazione e impianti di produzione

1. Se l’acquirente ci fornisce modelli o attrezzature di produzione (ad es. stampi per fonderia), questi devono essere inviati a noi gratuitamente. Potremmo chiedere all’acquirente di riprendersi tali attrezzature in qualsiasi momento; qualora non dovesse rispettare tale richiesta entro 3 mesi, abbiamo il diritto di rispedirle a sue spese. I costi per la manutenzione e le modifiche desiderate sono a carico dell’acquirente.

L’acquirente è responsabile della correttezza tecnica del progetto e della realizzazione delle attrezzature che garantiscono lo scopo della produzione ma abbiamo diritto ad apportare le modifiche tecniche necessarie al processo di colaggio. Non siamo obbligati, senza accordo speciale, a verificare la conformità delle attrezzature fornite con disegni o campioni allegati.

2. Se modelli o attrezzature di produzione sono da noi realizzate su richiesta del compratore, l’acquirente deve rimborsarci i costi sostenuti a tale scopo. A meno che non siano stati fatturati tutti i costi, l’acquirente sostiene anche i costi restanti, se non accetta le quantità promesse alla stipula del contratto. I modelli e le attrezzature di produzione da noi realizzate o procurate rimangono di nostra proprietà; saranno utilizzate esclusivamente per le consegne all’acquirente nel periodo di validità del contratto. Se sono trascorsi 3 anni dall’ultima consegna, non siamo obbligati a continuarne la custodia.

Nella misura in cui è stato concordato diversamente che l’acquirente diventi proprietario delle attrezzature tecniche, la proprietà gli sarà trasferita dietro pagamento del prezzo di acquisto. Il trasferimento delle attrezzature sarà sostituito dal nostro obbligo di custodia. Il rapporto di custodia può essere risolto dall’acquirente al più presto 3 anni dopo l’ultima consegna, se non diversamente concordato.

3. Tutti i modelli e le attrezzature di produzione sono gestite da noi con la stessa cura che mettiamo in tutti i nostri affari. Su richiesta dell’acquirente, siamo obbligati ad assicurare i modelli e le attrezzature a sue spese. Sono escluse le richieste dell’acquirente per risarcimento danni, purché le deviazioni dallo standard qualitativo pattuito siano insignificanti o la limitazione dell’utilità sia irrilevante. Sono espressamente escluse le richieste di risarcimento per danni conseguenti, in conformità anche alle condizioni descritte al punto VIII n. 4.

4. In caso di consegna di disegni o altre informazioni dell’acquirente con violazione dei diritti di terzi, l’acquirente deve esonerare noi da qualsivoglia rivendicazione. I nostri disegni e i documenti consegnati all’acquirente, nonché le nostre proposte di progettazione vantaggiosa e la fabbricazione di fusioni non possono essere comunicate a terzi e possono essere da noi richieste indietro in qualsiasi momento.

Sono esclusi i diritti di licenza del compratore a causa di diritti di proprietà industriale su modelli da noi realizzati o procurati e su impianti di produzione, a meno che non sono utilizzati da noi secondo contratto.

XII. Componenti di colatae

1. I componenti destinati alla colata devono essere consegnati gratuitamente; devono essere della misura giusta e pronti all’utilizzo. I costi di elaborazione necessari sono a carico dell’acquirente.

2. Il numero delle fusioni deve superare quello dei pezzi fusi ordinati.

XIII. Luogo di esecuzione e giurisdizione

1. Luogo di adempimento delle obbligazioni di entrambe le parti da tutti i rapporti giuridici è Heiligenhaus.

2. Al rapporto giuridico tra l’acquirente e noi è applicabile esclusivamente la legge della Repubblica Federale di Germania. É espressamente esclusa l’applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sulle vendite (CISG).

3. Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale è Heiligenhaus. Ci riserviamo tuttavia il diritto di adire le vie legali anche presso la sede dell’acquirente.